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16/09/2026
Nachricht
16/09/2026
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: AVVISO MANUTENZIONE PROGRAMMATA / SERVICE ANNOUNCEMENT: SCHEDULED MAINTENANCE
16/09/2026 - Si avvisano gli utenti che i giorni 24 e 25 Ottobre 2026 potrebbe verificarsi la temporanea irraggiungibilità della piattaforma a causa di attività di aggiornamento infrastrutturali volte a migliorare le prestazioni di sistema.Ci scusiamo per il disagio.Please note that the platform may experience temporary disruptions on October 24 and 25, 2026, due to infrastructure updates designed to enhance system performance.We apologize for any inconvenience....
16/09/2026 - Si avvisano gli utenti che i giorni 24 e 25 Ottobre 2026 potrebbe verificarsi la temporanea irraggiungibilità della piattaforma a causa di attività di aggiornamento infrastrutturali volte a migliorare le prestazioni di sistema.Ci scusiamo per il disagio.Please note that the platform may experience temporary disruptions on October 24 and 25, 2026, due to infrastructure updates designed to enhance system performance.We apologize for any inconvenience....
Regulatorische Aktualisierungen
Offerta economica ambigua: il rialzo percentuale chiaro prevale sull’importo in...
IN SINTESI Un’offerta economica ambigua non può essere interpretata in danno del concorrente quando la volontà negoziale emerge con chiarezza dal testo. Con la sentenza n. 1815/2026, il TAR Toscana (Sez. IV) ha annullato l’aggiudicazione di una concessione demaniale marittima bandita da un Comune toscano. La commissione aveva letto come importo complessivo la cifra che il concorrente aveva indicato come valore del proprio rialzo del 300%, riducendolo di fatto al 200%. Per il Collegio l’importo complessivo era desumibile con una semplice somma. Se il dubbio fosse stato reale, la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. La sentenza respinge invece tutte le censure volte a far cadere l’intera gara. Il caso: un rialzo del 300% letto come 200% Un Comune toscano aveva bandito una procedura comparativa per una concessione demaniale marittima di sei anni, per ormegg...
IN SINTESI Un’offerta economica ambigua non può essere interpretata in danno del concorrente quando la volontà negoziale emerge con chiarezza dal testo. Con la sentenza n. 1815/2026, il TAR Toscana (Sez. IV) ha annullato l’aggiudicazione di una concessione demaniale marittima bandita da un Comune toscano. La commissione aveva letto come importo complessivo la cifra che il concorrente aveva indicato come valore del proprio rialzo del 300%, riducendolo di fatto al 200%. Per il Collegio l’importo complessivo era desumibile con una semplice somma. Se il dubbio fosse stato reale, la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. La sentenza respinge invece tutte le censure volte a far cadere l’intera gara. Il caso: un rialzo del 300% letto come 200% Un Comune toscano aveva bandito una procedura comparativa per una concessione demaniale marittima di sei anni, per ormegg...
Verifica PEF e anomalia nelle concessioni: due procedimenti autonomi
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 20 ottobre 2026, n. 7630, ribadisce che la verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF (art. 185 del d.lgs. 36/2023) e il giudizio di anomalia (art. 110) sono procedimenti distinti ed autonomi. Il primo riguarda l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione e l’effettiva allocazione del rischio operativo. Il secondo riguarda la congruità dell’offerta e l’attendibilità delle sue componenti economiche. Nelle concessioni il trasferimento del rischio al concessionario non consente di sottostimare i costi né di fondare la sostenibilità su ricavi di altre concessioni. La stazione appaltante può esercitare la discrezionalità tecnica solo dopo un’istruttoria adeguata. Il principio: verifica del PEF e giudizio di anomalia sono procedimenti distinti La sentenza n. 7630/2026 chiarisce che la verifica del PEF e...
IN SINTESI Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 20 ottobre 2026, n. 7630, ribadisce che la verifica di adeguatezza e sostenibilità del PEF (art. 185 del d.lgs. 36/2023) e il giudizio di anomalia (art. 110) sono procedimenti distinti ed autonomi. Il primo riguarda l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione e l’effettiva allocazione del rischio operativo. Il secondo riguarda la congruità dell’offerta e l’attendibilità delle sue componenti economiche. Nelle concessioni il trasferimento del rischio al concessionario non consente di sottostimare i costi né di fondare la sostenibilità su ricavi di altre concessioni. La stazione appaltante può esercitare la discrezionalità tecnica solo dopo un’istruttoria adeguata. Il principio: verifica del PEF e giudizio di anomalia sono procedimenti distinti La sentenza n. 7630/2026 chiarisce che la verifica del PEF e...
Accesso difensivo all’offerta tecnica: il segreto cede solo se l’ostensione è...
IN SINTESI L’accesso difensivo all’offerta tecnica coperta da segreti tecnici o commerciali è ammesso solo se l’ostensione è indispensabile alla difesa in giudizio. Con la sentenza n. 7271/2026, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha chiarito che il concorrente deve dimostrare un nesso di strumentalità concreto tra i documenti richiesti e le proprie censure. Se, anche nell’ipotesi più favorevole, il punteggio ricalcolato non gli consentirebbe di superare i concorrenti che lo precedono, l’accesso non è indispensabile. La domanda va dunque respinta nel merito, non dichiarata inammissibile. Inoltre, l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023 grava sull’offerente che chiede l’oscuramento, non sulla stazione appaltante che lo accoglie in modo convergente. Il caso: oscuramento di un sistema informativo proprietario Una stazione appaltant...
IN SINTESI L’accesso difensivo all’offerta tecnica coperta da segreti tecnici o commerciali è ammesso solo se l’ostensione è indispensabile alla difesa in giudizio. Con la sentenza n. 7271/2026, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha chiarito che il concorrente deve dimostrare un nesso di strumentalità concreto tra i documenti richiesti e le proprie censure. Se, anche nell’ipotesi più favorevole, il punteggio ricalcolato non gli consentirebbe di superare i concorrenti che lo precedono, l’accesso non è indispensabile. La domanda va dunque respinta nel merito, non dichiarata inammissibile. Inoltre, l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023 grava sull’offerente che chiede l’oscuramento, non sulla stazione appaltante che lo accoglie in modo convergente. Il caso: oscuramento di un sistema informativo proprietario Una stazione appaltant...
La revoca del contributo pubblico per inadempimento del beneficiario spetta al giudice...
IN SINTESI Se la controversia riguarda la revoca di un’agevolazione già attribuita, disposta perché il beneficiario è inadempiente rispetto agli obblighi assunti verso la P.A. erogatrice, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Lo ribadisce il TAR Umbria, Sez. I, 19 ottobre 2026, n. 422. Dopo l’erogazione del contributo, le posizioni delle parti sulla corretta esecuzione delle prestazioni correlate hanno natura di diritti soggettivi e obblighi. Il giudice amministrativo conserva la giurisdizione solo quando si contesta l’esercizio di un potere discrezionale sull’attribuzione del beneficio. Per enti e beneficiari, individuare il giudice competente evita ricorsi dichiarati inammissibili e perdite di tempo. Il principio affermato dal TAR Umbria La giurisdizione sulla revoca del contributo pubblico dipende dalla natura della posizione soggettiva fatta valere, non dal nome da...
IN SINTESI Se la controversia riguarda la revoca di un’agevolazione già attribuita, disposta perché il beneficiario è inadempiente rispetto agli obblighi assunti verso la P.A. erogatrice, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Lo ribadisce il TAR Umbria, Sez. I, 19 ottobre 2026, n. 422. Dopo l’erogazione del contributo, le posizioni delle parti sulla corretta esecuzione delle prestazioni correlate hanno natura di diritti soggettivi e obblighi. Il giudice amministrativo conserva la giurisdizione solo quando si contesta l’esercizio di un potere discrezionale sull’attribuzione del beneficio. Per enti e beneficiari, individuare il giudice competente evita ricorsi dichiarati inammissibili e perdite di tempo. Il principio affermato dal TAR Umbria La giurisdizione sulla revoca del contributo pubblico dipende dalla natura della posizione soggettiva fatta valere, non dal nome da...
Migliorie offerta tecnica ammissibili: contano solo se restano nel quadro autorizzatorio...
IN SINTESI Con la sentenza n. 6546/2026 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato chiarisce quali sono le migliorie offerta tecnica ammissibili. Lo sono quelle che restano dentro il “quadro autorizzatorio” già delineato dalla stazione appaltante, per esempio tramite strumenti urbanistici o analisi di fattibilità. Sono invece inammissibili quelle che nascono per esclusiva iniziativa del concorrente e modificano quel quadro. L’autorizzazione definitiva e la disponibilità delle aree possono essere rinviate a dopo la gara. La pronuncia ribadisce inoltre che le censure generiche sui punteggi tecnici non superano il limite della discrezionalità tecnica. Migliorie offerta tecnica ammissibili: il principio del quadro autorizzatorio Una miglioria è ammissibile quando non modifica in modo sostanziale il quadro autorizzatorio già concepito dalla stazione appaltante. Il Consiglio di Stato...
IN SINTESI Con la sentenza n. 6546/2026 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato chiarisce quali sono le migliorie offerta tecnica ammissibili. Lo sono quelle che restano dentro il “quadro autorizzatorio” già delineato dalla stazione appaltante, per esempio tramite strumenti urbanistici o analisi di fattibilità. Sono invece inammissibili quelle che nascono per esclusiva iniziativa del concorrente e modificano quel quadro. L’autorizzazione definitiva e la disponibilità delle aree possono essere rinviate a dopo la gara. La pronuncia ribadisce inoltre che le censure generiche sui punteggi tecnici non superano il limite della discrezionalità tecnica. Migliorie offerta tecnica ammissibili: il principio del quadro autorizzatorio Una miglioria è ammissibile quando non modifica in modo sostanziale il quadro autorizzatorio già concepito dalla stazione appaltante. Il Consiglio di Stato...
Equivalenza tutele CCNL appalti pubblici: la verifica è obbligatoria e un CCNL deteriore...
IN SINTESI Con la sentenza n. 7062/2026 (Sezione Quinta), il Consiglio di Stato ha stabilito che la verifica di equivalenza delle tutele è sempre obbligatoria quando il concorrente indica un CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis, anche se il contratto scelto è “specialistico”. L’equivalenza si valuta in modo sistemico su parametri normativi ed economici. Il CCNL di gara si individua in base alle prestazioni appaltate, non all’attività prevalente dell’impresa. Se la non equivalenza è motivata e logica, l’esclusione dell’intero raggruppamento è legittima e non sono ammessi rimedi sostitutivi. La verifica di equivalenza delle tutele tra CCNL è un atto doveroso Il principio centrale è netto: la stazione appaltante non può omettere il giudizio di equivalenza. Quando un operatore dichiara di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato nei do...
IN SINTESI Con la sentenza n. 7062/2026 (Sezione Quinta), il Consiglio di Stato ha stabilito che la verifica di equivalenza delle tutele è sempre obbligatoria quando il concorrente indica un CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis, anche se il contratto scelto è “specialistico”. L’equivalenza si valuta in modo sistemico su parametri normativi ed economici. Il CCNL di gara si individua in base alle prestazioni appaltate, non all’attività prevalente dell’impresa. Se la non equivalenza è motivata e logica, l’esclusione dell’intero raggruppamento è legittima e non sono ammessi rimedi sostitutivi. La verifica di equivalenza delle tutele tra CCNL è un atto doveroso Il principio centrale è netto: la stazione appaltante non può omettere il giudizio di equivalenza. Quando un operatore dichiara di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato nei do...
Commistione tra offerta tecnica ed economica: un dato marginale nella relazione tecnica...
IN SINTESI Con la sentenza n. 5490/2026, pubblicata il 2 ottobre 2026, il TAR Campania, Sezione Prima, ha stabilito che la commistione tra offerta tecnica ed economica non comporta automaticamente l’esclusione. Il divieto è relativo: occorre verificare se il dato economico inserito nella relazione tecnica consenta alla commissione di ricostruire o intuire l’offerta economica. Nel caso esaminato, un plafond annuo di 10.000 euro per servizi di verifica e certificazione, a fronte di un accordo quadro da oltre 4 milioni di euro, è stato ritenuto marginale e non idoneo a rivelare il ribasso offerto. Il ricorso è stato respinto. Il caso: un plafond annuo inserito nella relazione tecnica La controversia nasce da un accordo quadro con unico operatore economico, suddiviso in lotti, per lavori edili e impiantistici presso gli edifici di un ateneo statale. Un concorrente non aggiudicatario h...
IN SINTESI Con la sentenza n. 5490/2026, pubblicata il 2 ottobre 2026, il TAR Campania, Sezione Prima, ha stabilito che la commistione tra offerta tecnica ed economica non comporta automaticamente l’esclusione. Il divieto è relativo: occorre verificare se il dato economico inserito nella relazione tecnica consenta alla commissione di ricostruire o intuire l’offerta economica. Nel caso esaminato, un plafond annuo di 10.000 euro per servizi di verifica e certificazione, a fronte di un accordo quadro da oltre 4 milioni di euro, è stato ritenuto marginale e non idoneo a rivelare il ribasso offerto. Il ricorso è stato respinto. Il caso: un plafond annuo inserito nella relazione tecnica La controversia nasce da un accordo quadro con unico operatore economico, suddiviso in lotti, per lavori edili e impiantistici presso gli edifici di un ateneo statale. Un concorrente non aggiudicatario h...
Equivalenza CCNL negli appalti pubblici: il RUP non può riparametrare le ore
IN SINTESI L’equivalenza CCNL negli appalti pubblici si valuta confrontando le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due contratti, senza riparametrazioni. Con la sentenza n. 508 del 16 ottobre 2026, il TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, ha ritenuto viziato il giudizio con cui il RUP aveva dichiarato il CCNL FISM equivalente al CCNL delle cooperative sociali (codice CNEL T151). Il RUP aveva calcolato una retribuzione “virtuale” sulle ore del CCNL FISM. Per il Collegio il confronto riguarda le regole contrattuali, si fa dal punto di vista del lavoratore e considera l’orario contrattuale una tutela in sé. Il caso: CCNL FISM contro CCNL cooperative sociali (T151) Il disciplinare di gara (par. 3, punto 6) indicava come contratto di riferimento il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserime...
IN SINTESI L’equivalenza CCNL negli appalti pubblici si valuta confrontando le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due contratti, senza riparametrazioni. Con la sentenza n. 508 del 16 ottobre 2026, il TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, ha ritenuto viziato il giudizio con cui il RUP aveva dichiarato il CCNL FISM equivalente al CCNL delle cooperative sociali (codice CNEL T151). Il RUP aveva calcolato una retribuzione “virtuale” sulle ore del CCNL FISM. Per il Collegio il confronto riguarda le regole contrattuali, si fa dal punto di vista del lavoratore e considera l’orario contrattuale una tutela in sé. Il caso: CCNL FISM contro CCNL cooperative sociali (T151) Il disciplinare di gara (par. 3, punto 6) indicava come contratto di riferimento il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserime...
Progettista indicato: requisiti generali e tecnici, non organizzativi
IN SINTESI Il progettista indicato deve possedere i requisiti generali di moralità professionale, come ogni soggetto che entra in contatto con la stazione appaltante per eseguire il contratto. Non fa però parte della struttura dell’operatore economico che si avvale della sua opera. Per questo gli si richiedono solo requisiti di affidabilità e di capacità tecnica, non quelli di carattere organizzativo. Lo ribadisce il TAR Campania, Salerno, Sez. II, sentenza 15/10/2026 n. 1761, in linea con il Consiglio di Stato. La pronuncia chiarisce inoltre che la commissione non può escludere il concorrente per la mancata prova della data certa di un documento che non era tenuto a presentare in fase di offerta. Il principio: requisiti di affidabilità e capacità tecnica Il progettista indicato è un soggetto separato e distinto dall’operatore economico concorrente. Svolge funzioni differenti...
IN SINTESI Il progettista indicato deve possedere i requisiti generali di moralità professionale, come ogni soggetto che entra in contatto con la stazione appaltante per eseguire il contratto. Non fa però parte della struttura dell’operatore economico che si avvale della sua opera. Per questo gli si richiedono solo requisiti di affidabilità e di capacità tecnica, non quelli di carattere organizzativo. Lo ribadisce il TAR Campania, Salerno, Sez. II, sentenza 15/10/2026 n. 1761, in linea con il Consiglio di Stato. La pronuncia chiarisce inoltre che la commissione non può escludere il concorrente per la mancata prova della data certa di un documento che non era tenuto a presentare in fase di offerta. Il principio: requisiti di affidabilità e capacità tecnica Il progettista indicato è un soggetto separato e distinto dall’operatore economico concorrente. Svolge funzioni differenti...
Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sui rinnovi di concessione...
IN SINTESI Con la sentenza n. 375/2026, pubblicata il 18 settembre 2026, il TAR Molise, Sezione Prima, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di un Comune contro il rinnovo di una concessione idroelettrica. La giurisdizione spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) quando l’atto determina in modo diretto e stabile il volume d’acqua sfruttato. Anche se il ricorso è formalmente diretto contro il rinnovo, conta ciò che viene realmente contestato: la riduzione dei volumi, con effetti ambientali e sui corrispettivi. La causa può essere riassunta davanti al TSAP entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: conta l’incidenza diretta sul regime idrico Il caso: rinnovo con riduzione della potenza sfruttata Un Comune ha impugnato la determinazione con cui la Regione ha rinnovato a una ...
IN SINTESI Con la sentenza n. 375/2026, pubblicata il 18 settembre 2026, il TAR Molise, Sezione Prima, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di un Comune contro il rinnovo di una concessione idroelettrica. La giurisdizione spetta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) quando l’atto determina in modo diretto e stabile il volume d’acqua sfruttato. Anche se il ricorso è formalmente diretto contro il rinnovo, conta ciò che viene realmente contestato: la riduzione dei volumi, con effetti ambientali e sui corrispettivi. La causa può essere riassunta davanti al TSAP entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: conta l’incidenza diretta sul regime idrico Il caso: rinnovo con riduzione della potenza sfruttata Un Comune ha impugnato la determinazione con cui la Regione ha rinnovato a una ...
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IN SINTESI Con la sentenza n. 1364 del 14/10/2026, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ha ribadito che l’affidamento diretto a una società mista è legittimo solo se il socio privato è scelto con gara a doppio oggetto. La gara deve avere ad oggetto, contestualmente, la quota societaria e il contratto che costituisce l’attività esclusiva della società (art. 17 d.lgs. 175/2016). La deroga alla gara successiva si giustifica solo se la selezione del socio coincide con l’intero oggetto dell’affidamento. Se il socio è scelto per una parte soltanto delle prestazioni, viene meno il presupposto della deroga. Le attività residue non possono essere affidate senza una nuova procedura competitiva. Società mista e in house: perché la deroga alla gara ha fondamenti diversi Il TAR Brescia chiarisce che la società mista va tenuta nettamente distinta dall’affidamento in house. I due mode...
IN SINTESI Con la sentenza n. 1364 del 14/10/2026, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ha ribadito che l’affidamento diretto a una società mista è legittimo solo se il socio privato è scelto con gara a doppio oggetto. La gara deve avere ad oggetto, contestualmente, la quota societaria e il contratto che costituisce l’attività esclusiva della società (art. 17 d.lgs. 175/2016). La deroga alla gara successiva si giustifica solo se la selezione del socio coincide con l’intero oggetto dell’affidamento. Se il socio è scelto per una parte soltanto delle prestazioni, viene meno il presupposto della deroga. Le attività residue non possono essere affidate senza una nuova procedura competitiva. Società mista e in house: perché la deroga alla gara ha fondamenti diversi Il TAR Brescia chiarisce che la società mista va tenuta nettamente distinta dall’affidamento in house. I due mode...
Affordable Housing Act: l’Ance chiede risorse, semplificazioni e investimenti per...
IN SINTESI L’Affordable Housing Act è la proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione il 9 settembre 2026 per dare un quadro comune alla crisi abitativa. Nell’audizione al Senato del 14 ottobre 2026 il Presidente Ance Antonio Ciucci ha sostenuto che le sole regole non bastano. Servono risorse pluriennali, semplificazioni e investimenti pubblici e privati per aumentare l’offerta di alloggi accessibili. L’Ance propone una “ZES Casa” per le aree a maggiore tensione abitativa, una cedolare secca al 5% sugli affitti a canone calmierato e un accesso prioritario ai fondi europei. Il testo è ancora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio. Cosa prevede l’Affordable Housing Act Un quadro comune senza divieti generalizzati La Commissione europea ha presentato la proposta il 9 settembre 2026 per sostenere Stati membri e città nelle aree con maggiori problemi di...
IN SINTESI L’Affordable Housing Act è la proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione il 9 settembre 2026 per dare un quadro comune alla crisi abitativa. Nell’audizione al Senato del 14 ottobre 2026 il Presidente Ance Antonio Ciucci ha sostenuto che le sole regole non bastano. Servono risorse pluriennali, semplificazioni e investimenti pubblici e privati per aumentare l’offerta di alloggi accessibili. L’Ance propone una “ZES Casa” per le aree a maggiore tensione abitativa, una cedolare secca al 5% sugli affitti a canone calmierato e un accesso prioritario ai fondi europei. Il testo è ancora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio. Cosa prevede l’Affordable Housing Act Un quadro comune senza divieti generalizzati La Commissione europea ha presentato la proposta il 9 settembre 2026 per sostenere Stati membri e città nelle aree con maggiori problemi di...